COME POSSO OTTENERE UN DECRETO INGIUNTIVO CHE ORDINI AL MIO DEBITORE DI PAGARE? (vedi anche la pagina sulle strategie più complessive di recupero credito)

Il "decreto ingiuntivo" è una vera ingiunzione emessa dal Tribunale (o dal Giudice di Pace, se sotto i 5.000 €), con cui il Tribunale  ingiunge, a nostra richiesta, al nostro debitore di pagare quanto dovuto. Ben diversa dalla lettera mandata dall'avvocato che, in gergo, si chiama "intimazione" e resta un atto non giudiziale.

Un vero e proprio atto giudiziario, quindi, con effetti ben precisi, in certi casi anche definitivi.

Avete mai visto un decreto ingiuntivo? Eccone uno!

La Giustizia italiana è lenta, si sa, a volte in modo scandaloso.

Esistono però dei rimedi veloci, ed il ricorso all'ingiunzione di pagamento è uno di questi. Anzi, dal 30.6.2014, con l'obbligo della procedura telematica e la possibilità per il difensore di autenticare, ad uso notifica, le copie scaricate dal fascicolo telematico, la procedura può essere anche velocissima! Pochi giorni tra la richiesta al Tribunale e la notifica al debitore

Vediamo di spiegare a chi è profano come si ottiene, e che effetti può avere un "decreto ingiuntivo".

A) QUANDO SI PUO' OTTENERE

Il codice di procedura civile ci riferisce dapprima che si può ottenere "se del diritto fatto valere si dà prova scritta"

Precisa poi che "Sono prove scritte idonee ... le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata  e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. [II]. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale  anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture "

E dunque, serve un pezzo di carta che dimostri il credito.

Ma, cosa estremamente interessante, per gli imprenditori questa prova può essere rappresentata anche solo da copia delle loro proprie  scritture contabili, anche fiscali, debitamente autenticata o autocertificata. In altre parole, basta copia semplice delle fatture e copia autentica (o equivalente) delle pagine del libro fiscale che le menziona. Interessante novità per crediti documentati da FATTURA ELETTRONICA per i ricorsi al Tribunale (> € 5.000) è la possibilità di fare senza l'estratto autentico (ed il relativo costo)

Se quindi avete la prova scritta (qualunque qualifica abbiate, e quindi anche come privati) o siete imprenditori, potete ottenere l'ingiunzione di pagamento.

Però l'ingiunzione può essere, diciamo così, “semplice” o “provvisoriamente esecutiva”, nel senso che va eseguita, anche con la forza, pur in pendenza dei termini di opposizione.

C'è una grande differenza di effetti tra le due. Per avere la prima basta avere quella particolare ed attenuata forma di prova scritta di cui abbiamo detto sopra.

Per avere invece la clausola di “provvisoria esecutorietà” serve qualcosa in più. Oltre ad altri casi marginali che non vale la pena qui di spiegare, l'ingiunzione può essere emessa con la clausola di provvisoria esecutività “se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo” ovvero “se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere” .

Il primo caso si verifica qualora sia già gravemente compromessa la situazione del debitore: allora la fretta giustifica l'emissione di un provvedimento così drastico. Nella vita concreta questo parametro (“grave pregiudizio”) è ovviamente rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, però casi come esistenza di protesti pubblicati, iscrizioni ipotecarie avvenute di recente, irregolarità nella presentazione dei bilanci, atti di spoglio del patrimonio portano solitamente alla emissione dell'ingiunzione provvisoriamente esecutiva. Vien da chiedersi, però, se ne valga in tal caso la spesa, trattandosi di situazioni che spesso sfociano nel fallimento prima che si possa realizzare qualcosa. Ma non è detto che, conoscendo meglio di altri come colpire il debitore, non valga la pena.

Assai più interessante è invece il caso di “documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere”. In altre parole, se il creditore ha un riconoscimento scritto del debito, successivo al suo venire in essere, allora l'autostrada verso la provvisoria esecutorietà è aperta.

Qui viene in gioco anche l'accortezza del creditore. Spesso è difficile far mettere per iscritto al debitore due righe con “riconosco di dovere la somma di €___” (con la firma!!!!), perché anche il debitore meno scafato sa che questa può essere una tagliola in cui non infilare il collo. Ma a volte basta poco: ad esempio concedere una dilazione di pagamento, di fronte alla quale è normale pretendere, in premessa, il riconoscimento della intera somma dovuta salvo poi accordarsi in una sua rateazione. Se poi il debitore paga... poco male. Si è solo diluito l'incasso del credito. Sempre assai meglio di un contenzioso. Se non paga, però, resta il riconoscimento del debito e con esso un'arma molto più efficace per costringerlo a pagare.

B) Ma veniamo agli EFFETTI DEI DUE TIPI DI DECRETO INGIUNTIVO (PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO E NON)

entrambi sono suscettibili di passare in giudicato se non opposti entro quaranta (o meno, se specificato, ma è rarissimo)  giorni dalla notifica: in tal caso hanno lo stesso definitivo valore di una sentenza che accertasse il credito, impedendo di riproporre questioni, anche implicite, che lo mettono in dubbio.

Però, se il decreto è provvisoriamente esecutivo

  • posso immediatamente procedere a pignorare (previa intimazione di precetto, che può essere contestuale alla notifica del decreto) beni mobili e immobili e crediti del debitore;
  • posso immediatamente ed unilateralmente iscrivere ipoteca giudiziale a garanzia del credito sugli immobili del debitore: anzi, lo posso fare addirittura prima di notificargli l'atto, cogliendolo totalmente di sorpresa perché il debitore ancora nemmeno sa che abbiamo chiesto l'ingiunzione;
  • ottengo pertanto anche una ben maggiore forza contrattuale, con maggiore possibilità di arrivare ad uno spontaneo pagamento ed in più disincentivo le opposizioni dilatorie: spesso un decreto "normale" (ovvero non provvisoriamente esecutivo) si oppone sol per posporre il momento in cui verrà dichiarato esecutivo. Ciò ha poco senso se il decreto lo è già: pur teoricamente possibile, infatti, è difficile ottenere la revoca della provvisoria esecutività concessa fin dall'inizio

Ma allora, il decreto “normale” non serve a nulla, se opposto? No, no. Serve. Eccome.

Primo, perché non è raro che non venga opposto. E quindi diventi ordine definitivamente esecutivo. Statisticamente accade in oltre il 50% dei casi.

Secondo, perché, in caso di opposizione, alla prima udienza il giudice sarà chiamato a valutare (alla luce dei fatti esposti in opposizione, che devono essere fondati su prova scritta o facilmente acquisibile, ma non certo su testi, perizie da fare, etc) se il decreto meriti di essere dichiarato esecutivo già in tale occasione. In tal caso il decreto otterrà tutti gli effetti possibili, solo con circa 3 /4 mesi di ritardo. Comunque tempi fulminei rispetto alla via “ordinaria”.

Ma quanto costa un decreto ingiuntivo? Trovate la risposta qui. I costi sono tutti teoricamente recuperabili da controparte. Una valutazione della sua opportunità è comunque meglio fatta all'interno di una strategia di recupero credito di orizzonti un po' più ampli.

Per tutto il resto, siamo a disposizione per chiarire quanto non si è potuto scrivere in questa pagina. Se il Giudice è veloce, e il vostro debitore ha la PEC risultante da pubblici registri, con un po' di fortuna il decreto è ottenuto e notificato in meno di 10 giorni, ed eventuale ipoteca è iscritta 2/3 giorni dopo!

 

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